Art. 29.
             Tassa annuale degli apparecchi radiologici
 
   1.   I   gabinetti   medici   nei   quali   si   applicano,  anche
saltuariamente,  la  radioterapia  e  la  radiumterapia  e   chiunque
possiede apparecchi radiologici usati anche a scopi diversi da quello
terapeutico,  sono  tenuti  al pagamento in favore della Provincia di
una tassa annuale, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno  nella
seguente misura:
    a) per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volt,
L. 250.000;
    b) per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volt,
L. 100.000.
   2.  I  possessori  di  due  o  piu'  apparecchi  di ciascuna delle
categorie sub  a)  e  b)  del  comma  1,  sono  tenuti  al  pagamento
dell'intera  tassa  annuale di ispezione per un apparecchio e in ogni
caso per l'apparecchio a tensione piu' alta, e in misura ridotta  del
50% per ciascuno degli altri apparecchi.
   3.  La  mancata  segnalazione  all'autorita'  sanitaria competente
della cessione o sigillatura di fuori uso degli apparecchi di cui  al
comma  1,  comporta  in ogni caso il pagamento delle tasse annuali di
cui ai commi 1 e 2.