Art. 29. Tassa annuale degli apparecchi radiologici 1. I gabinetti medici nei quali si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia e chiunque possiede apparecchi radiologici usati anche a scopi diversi da quello terapeutico, sono tenuti al pagamento in favore della Provincia di una tassa annuale, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno nella seguente misura: a) per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volt, L. 250.000; b) per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volt, L. 100.000. 2. I possessori di due o piu' apparecchi di ciascuna delle categorie sub a) e b) del comma 1, sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annuale di ispezione per un apparecchio e in ogni caso per l'apparecchio a tensione piu' alta, e in misura ridotta del 50% per ciascuno degli altri apparecchi. 3. La mancata segnalazione all'autorita' sanitaria competente della cessione o sigillatura di fuori uso degli apparecchi di cui al comma 1, comporta in ogni caso il pagamento delle tasse annuali di cui ai commi 1 e 2.