Art. 30. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: a) il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46; b) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39.