Art. 30.
                        Abrogazione di norme
 
   1. Sono abrogati:
    a) il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 21  agosto
1978, n. 46;
    b)  i  commi  2,  3,  4,  5  e  6  dell'articolo  19  della legge
provinciale 7 dicembre 1982, n. 39.