Art. 32. Disposizione finanziaria 1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge, valutata in lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi all'anno 1991, ed in lire 100 milioni all'anno a carico degli esercizi finanziari successivi, si provvede: per il biennio 1992-1993 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1991-1993; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 13 gennaio 1992 DURNWALDER Visto, Il commissario del Governo per la provincia: URZI'