Art. 32.
                      Disposizione finanziaria
 
   1.  Alla  copertura  della maggiore spesa derivante dalla presente
legge,  valutata  in  lire  200  milioni  a   carico   dell'esercizio
finanziario  1992,  ivi  compresi  gli  oneri  per arretrati relativi
all'anno 1991, ed  in  lire  100  milioni  all'anno  a  carico  degli
esercizi finanziari successivi, si provvede: per il biennio 1992-1993
con  corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 5,
settore 5.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1991-1993; per gli
anni  successivi  con  corrispondenti  stanziamenti  nei   rispettivi
bilanci della Provincia.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 13 gennaio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto, Il commissario del Governo per la provincia: URZI'