Art. 6. Commissioni provinciali sanitarie 1. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di idoneita' alla pratica sportiva agonistica, composta da: a) un medico specialista o docente universitario in medicina dello sport, con funzioni di presidente; b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equipollente; c) un medico specialista in cardiologia; d) un medico specialista in ortopedia; e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni addetto alle unita' sanitarie locali. 2. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale, composta da: a) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con funzioni di presidente; b) un medico specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni; c) un medico specialista in una branca clinica. 3. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi contro le decisioni della commissione multizonale di cui alla legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, da parte delle categorie di persone indicate nell'art. 81, comma 4, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito da ultimo dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, composta da tre medici delle aree funzionali e organizzative "igiene e sanita' pubblica", "ospedali e strutture zonali", "territorio e servizi zonali" in servizio presso le unita' sanitarie locali o presso la provincia, di cui uno con funzioni di presidente. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici, la commissione e' integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione, e da un ingegnere addetto all'ufficio tecnico provinciale trasporti su strada. 4. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono validamente costituite alla presenza di tutti i componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti. 5. I diritti per gli accertamenti della commissione provinciale di cui al comma 3 e multizonale di cui alla legge provinciale n. 37/88, secondo la vigente tariffa, sono versati rispettivamente alla provincia e alla unita' sanitaria locale centro-sud. 6. Per ciascun componente delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con esclusione del presidente della commissione di cui al comma 1, e per ciascun componente della commissione ricorsi di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e' nominato un supplente.