Art. 6.
                  Commissioni provinciali sanitarie
 
   1. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi
in  materia  di  idoneita' alla pratica sportiva agonistica, composta
da:
     a) un medico specialista o  docente  universitario  in  medicina
dello sport, con funzioni di presidente;
     b)  un  medico  specialista  in  medicina  interna  o disciplina
equipollente;
     c) un medico specialista in cardiologia;
     d) un medico specialista in ortopedia;
     e)  un  medico  specialista   in   medicina   legale   e   delle
assicurazioni addetto alle unita' sanitarie locali.
   2. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi
in materia di medicina legale, composta da:
     a)   un   medico   specialista   in   medicina  legale  e  delle
assicurazioni, con funzioni di presidente;
     b) un medico specialista o esperto in medicina  legale  e  delle
assicurazioni;
     c) un medico specialista in una branca clinica.
   3. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi
contro  le  decisioni della commissione multizonale di cui alla legge
provinciale  19  agosto  1988,  n.  37,  per   l'accertamento   delle
condizioni  psico-fisiche  e psico-tecniche per il conseguimento o il
rinnovo della patente di guida, da parte delle categorie  di  persone
indicate  nell'art.  81,  comma  4, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, sostituito da ultimo dall'art. 4
della legge 18 marzo 1988, n. 111, composta da tre medici delle  aree
funzionali  e  organizzative "igiene e sanita' pubblica", "ospedali e
strutture zonali", "territorio e servizi zonali" in  servizio  presso
le  unita'  sanitarie  locali  o  presso la provincia, di cui uno con
funzioni di presidente. Per le decisioni riguardanti i mutilati  e  i
minorati   fisici,   la   commissione   e'  integrata  da  un  medico
appartenente ai servizi  della  riabilitazione,  e  da  un  ingegnere
addetto all'ufficio tecnico provinciale trasporti su strada.
   4.  Le  commissioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, sono validamente
costituite alla presenza di tutti i componenti e  le  decisioni  sono
validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei
componenti.
   5. I diritti per gli accertamenti della commissione provinciale di
cui  al comma 3 e multizonale di cui alla legge provinciale n. 37/88,
secondo  la  vigente  tariffa,  sono  versati  rispettivamente   alla
provincia e alla unita' sanitaria locale centro-sud.
   6. Per ciascun componente delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e
3, con esclusione del presidente della commissione di cui al comma 1,
e per ciascun componente della commissione ricorsi di cui all'art. 14
della  legge  provinciale  21  agosto  1978,  n.  46,  e' nominato un
supplente.