Art. 9. Servizio per l'igiene e la sanita' pubblica 1. Le unita' sanitarie locali adempiono alle funzioni di contenuto igienico-sanitario tramite il servizio per l'igiene e la sanita' pubblica. 2. Il servizio e' diretto da un medico in posizione funzionale apicale nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica. In mancanza di candidati in possesso del suddetto requisito, l'unita' sanitaria locale puo', a titolo provvisorio, assegnare le funzioni di responsabile ad altro medico che sia possibilmente in possesso della specializzazione in igiene. 3. In caso di immediato pericolo per la salute pubblica, il responsabile del servizio, o il medico igienista del distretto, dispongono gli interventi cautelari provvisori e propongono al sindaco o al presidente della giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. I provvedimenti cautelari decadono qualora non siano convalidati dal sindaco o dal presidente della giunta provinciale, entro le successive 72 ore. 4. Per eventuali interventi aventi carattere di urgenza, le unita' sanitarie locali assicurano un servizio di reperibilita' tramite il personale di vigilanza e di ispezione. 5. Il servizio di reperibilita' puo' avvalersi dell'opera di medici convenzionati, oltre che dei medici del ruolo sanitario provinciale. 6. Con riferimento all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 e dall'art. 10, i compiti che il vigente regolamento di polizia mortuaria assegna al coordinatore dei servizi sanitari dell'unita' sanitaria locale sono esercitati dal responsabile del servizio per l'igiene e sanita' pubblica della medesima unita' sanitaria locale, che puo' avvalersi del personale medico, nonche' di vigilanza e di ispezione, operante alle sue dipendenze funzionali. 7. Il responsabile del servizio per l'igiene e la sanita' pubblica autorizza l'apertura e l'esercizio di sezioni specializzate e di punti di prelievo di laboratorio di analisi della rispettiva unita' sanitaria locale.