Art. 2.
                 Comitato per gli accordi finanziari
                      Determinazione dei fondi
 
   1.  La  dotazione  dei  fondi e la loro ripartizione tra i singoli
comuni sono concordate ogni triennio tra il presidente  della  giunta
provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni.
   2.  Ai  fini  dell'intesa,  si tiene conto delle risorse globali e
della politica tariffaria e  tributaria  dei  comuni,  computate  con
l'aliquota  minima  fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita
dalla legge.