Art. 2. Comitato per gli accordi finanziari Determinazione dei fondi 1. La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni triennio tra il presidente della giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni. 2. Ai fini dell'intesa, si tiene conto delle risorse globali e della politica tariffaria e tributaria dei comuni, computate con l'aliquota minima fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla legge.