Art. 3.
                  Rappresentanza unitaria di comuni
 
   1. La delegazione dei comuni e' composta dal coordinatore e da sei
rappresentanti  eletti  dai  sindaci  dei  comuni  della   provincia,
convocati  in  apposita  assemblea dal presidente dell'organizzazione
piu'   rappresentativa   dei    comuni    stessi.    Il    presidente
dell'organizzazione  piu'  rappresentativa  dei  comuni  e' membro di
diritto e funge da coordinatore.
   2. La composizione della delegazione  dei  comuni  deve  adeguarsi
alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale
risulta  dall'ultimo censimento generale della popolazione. Il numero
dei posti spettanti a ciascun gruppo  linguistico  viene  determinato
includendo   nel   computo  il  membro  di  diritto.  Ciascun  gruppo
linguistico ha comunque diritto di essere rappresentato con un membro
nella delegazione.
   3. L'assemblea e'  convocata  entro  sei  mesi  dalla  data  delle
elezioni  amministrative  comunali generali. L'avviso di convocazione
e' comunicato almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.
   4. I comuni che non hano partecipato alle elezioni  amministrative
generali,  o  che  entro il termine ultimo utile non hanno provveduto
all'elezione  del  sindaco,  sono  rappresentati  all'assemblea   dal
sindaco in carico o dal commissario straordinario.
   5.  L'assemblea  e'  validamente  costituita con la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti.
   6. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e risultano
eletti  i  componenti  dell'assemblea   che,   per   ciascun   gruppo
linguistico  di  appartenenza,  hanno  riportato il maggior numero di
preferenze. Ogni votante puo' esprimere fino a due preferenze.
   7. La rappresentanza in seno alla delegazione e' assegnata ai  tre
gruppi  linguistici  in  base  ai quozienti interi o al maggior resto
conseguiti da ciascuno di essi in relazione alla loro consistenza.  A
parita'  di  resto viene preferito il gruppo linguistico con il minor
numero di delegati conseguiti; in caso di ulteriore parita' decide la
sorte.
   8. I delegati rimangono in  carica  fino  all'elezione  dei  nuovi
rappresentanti, a seguito delle elezioni comunali generali.
   9. Qualora un delegato, nel corso del mandato, decada dalla carica
di  sindaco,  e'  sostituito  dal primo dei non eletti del rispettivo
gruppo linguistico di appartenenza.