Art. 4.
                           Fondo ordinario
 
   I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono  utilizzati  dai
comuni per far fronte alle spese correnti.
   2.  Per  l'assegnazione dei finanziamenti di cui al primo comma, i
comuni sono classificati in tre categorie:
    a) I categoria: comuni fino a 10.000 abitanti;
    b) II categoria: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;
    c) III categoria: comuni con piu' di 30.000 abitanti.
   3. Ai comuni appartenenti a ciascuna categoria viene assegnato  un
finanziamento corrispondente ad una quota pro capite moltiplicata per
il  numero  degli  abitanti  residenti  nel comune al 31 dicembre del
penultimo anno, cui si riferisce il finanziamento stesso.
   4.  La  quota  pro  capite  e'  quantificata  in  sede  di  intesa
triennale, in ordine crescente dalla prima alla terza categoria.
   5.  Sono  inoltre  assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle
spese delle funzioni delegate, in base ai programmi di attivita' e di
spesa concordati.