Art. 4. Fondo ordinario I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti. 2. Per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al primo comma, i comuni sono classificati in tre categorie: a) I categoria: comuni fino a 10.000 abitanti; b) II categoria: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti; c) III categoria: comuni con piu' di 30.000 abitanti. 3. Ai comuni appartenenti a ciascuna categoria viene assegnato un finanziamento corrispondente ad una quota pro capite moltiplicata per il numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre del penultimo anno, cui si riferisce il finanziamento stesso. 4. La quota pro capite e' quantificata in sede di intesa triennale, in ordine crescente dalla prima alla terza categoria. 5. Sono inoltre assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle spese delle funzioni delegate, in base ai programmi di attivita' e di spesa concordati.