Art. 5.
                     Fondo per gli investimenti
 
   1. I finanziamenti a carico del fondo per  gli  investimenti  sono
utilizzati  dai  comuni per far fronte alle spese in conto capitale o
di investimento, destinate alla  realizzazione  di  opere  o  servizi
pubblici.
   2.  I  finanziamenti sono assegnati ai comuni secondo i criteri di
cui all'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e della
legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.