Art. 5. Fondo per gli investimenti 1. I finanziamenti a carico del fondo per gli investimenti sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese in conto capitale o di investimento, destinate alla realizzazione di opere o servizi pubblici. 2. I finanziamenti sono assegnati ai comuni secondo i criteri di cui all'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.