Art. 6. Fondo ammortamento mutui 1. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono utilizzati dai comuni per far fronte ad oneri di ammortamento dei mutui contratti o da contrarsi, secondo i criteri e le modalita' della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, nel testo vigente. 2. L'assessore provinciale competente in materia di finanza lo- cale, sentita la delegazione dei comuni, propone alla giunta provinciale la graduatoria delle categorie di opere pubbliche da ammettere a finanziamento.