Art. 6.
                      Fondo ammortamento mutui
 
   1. I finanziamenti a carico  del  fondo  ammortamento  mutui  sono
utilizzati  dai  comuni  per  far fronte ad oneri di ammortamento dei
mutui contratti o da contrarsi, secondo  i  criteri  e  le  modalita'
della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, nel testo vigente.
   2.  L'assessore  provinciale  competente in materia di finanza lo-
cale,  sentita  la  delegazione  dei  comuni,  propone  alla   giunta
provinciale  la  graduatoria  delle  categorie  di opere pubbliche da
ammettere a finanziamento.