Art. 7. Fondo perequativo 1. I finanziamenti a carico del fondo perequativo sono assegnati ai comuni al fine di attenuare o rimuovere squilibri di finanziamento della spesa corrente. 2. I criteri per l'assegnazione ai singoli comuni dei finanziamenti di cui al presente articolo sono concordati secondo le modalita' previste dall'art. 2.