Art. 7.
                          Fondo perequativo
 
   1. I finanziamenti a carico del fondo perequativo  sono  assegnati
ai comuni al fine di attenuare o rimuovere squilibri di finanziamento
della spesa corrente.
   2.   I   criteri   per   l'assegnazione   ai  singoli  comuni  dei
finanziamenti di cui al presente articolo sono concordati secondo  le
modalita' previste dall'art. 2.