Art. 8.
                            Norma finale
 
   1. La legge finanziaria autorizza gli stanziamenti della spesa del
bilancio  provinciale  per  la  dotazione concordata dei fondi di cui
all'art. 1, secondo comma, relativamente a ciascun anno del  triennio
di riferimento.
   La  presente  legge  sara' pubblica nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 14 febbraio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto: Il Commissario del governo per la provincia: URZI'