Art. 8. Norma finale 1. La legge finanziaria autorizza gli stanziamenti della spesa del bilancio provinciale per la dotazione concordata dei fondi di cui all'art. 1, secondo comma, relativamente a ciascun anno del triennio di riferimento. La presente legge sara' pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 14 febbraio 1992 DURNWALDER Visto: Il Commissario del governo per la provincia: URZI'