Art. 13.
                   Direzione generale del bilancio
 
   1. La Direzione generale del bilancio provvede:
     a) alla redazione del bilancio di previsione;
     b) all'assestamento e alle variazioni al bilancio annuale;
     c) al conto consuntivo;
     d) alla legge finanziaria;
     e) ad esprimere pareri sulla parte  finanziaria  dei  disegni  e
delle proposte di legge;
     f) alle analisi e statistiche sulle spese dei vari assesorati;
     g)   alla   gestione   delle  spese  regionali  (prenotazioni  e
registrazione degli impegni, controllo delle liquidazioni,  emissioni
del mandato di pagamento);
     h)  alle  operazioni che riguardano l'acquisizione delle risorse
di cui la Regione deve disporre per far fronte  alle  sue  necessita'
(spese correnti e di investimento);
     i)  all'acquisto della concelleria, degli stampati del mobilio e
del macchinario ad uso ufficio, nonche' alla tenuta  degli  inventari
dei beni mobili;
     l)  alla  liqidazione  delle  spese economali, al rimborso delle
spese di viaggio e di missione  effettuate  dai  dipendenti  e  dagli
estranei   nell'interesse   della   Regione,   alle  liquidazioni  di
anticipazioni   su   impegni   gia'   disposti   con    provvedimenti
deliberativi;
     m)   alla   gestione   dei   deposti   di  cancelleria,  mobili,
attrezzature d'ufficio e stampati;
     n) alla gestione di tutte le polizze assicurative, al  controllo
dei sinistri attivi e passivi, all'accertamento e al risarcimento dei
danni e alla gestione di depositi cauzionali;
     o)   alle   richieste   dei  servizi  regionale  in  materia  di
fotocopiatura  ad  alta  tiratura,   stampa   offset   automatizzata,
fascicolazione, brossura a caldo, taglio e rifilo;
     p) alla gestione del garage e del servizio automezzi;
     q) alla tenuta degli inventari dei beni immobili della Regione e
alla redazione delle perizie di stima dei beni che la Regione intende
acquisire o cedere;
     r)   a   predisporre   le  relazioni  tecniche  riguardanti  gli
interventi  di  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione   di   beni
immobili;
     s)  ad  esprimere  pareri  in merito a modifiche da apportare ai
beni di  proprieta'  o  al  cambiamento  di  destinazione  d'uso  dei
medesimi;
     t)  alla  determinazione del valore di mercato dei beni immobili
al fine di una corretta registrazione nel conto del patrimonio.