Art. 14. Servizio del commercio, zona franca e contigentamento 1. L'art. 37 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 come modificato dall'art. 27 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, e' cosi' sostituito: "Art. 37. Servizio del commercio, zona franca e contigentamento 1. Al Servizio del commercio, zona franca e contigentamento sono attribuiti i seguenti compiti: a) espletamento delle attivita' di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato non indicate all'art. 38; b) studio programmazione e controllo di risultato delle attivita' regionale concernnti il commercio; c) espletamento delle attivita' connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali concernenti il commercio, i prezzi, l'Albo regionale delle imprese artigiane, l'applicazione delle norme statutarie per l'attuazione della zona franca e la gestione dei contigentamenti di prodotti e di merci in esenzione fiscale; d) espletamento dei compiti amministrativi di competenza prefettizia relativi ai depositi di oli minerali ed ai distributori di carburante".