Art. 14.
        Servizio del commercio, zona franca e contigentamento
 
   1.  L'art. 37 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e
sullo stato giuridico  ed  economico  del  personale  della  Regione,
approvate  con  legge  regionale 28 luglio 1956, n. 3 come modificato
dall'art. 27 della legge regionale 21 maggio 1985, n.  35,  e'  cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 37.
        Servizio del commercio, zona franca e contigentamento
 
   1.  Al  Servizio del commercio, zona franca e contigentamento sono
attribuiti i seguenti compiti:
     a) espletamento delle attivita' di competenza  delle  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  degli  Uffici
provinciali dell'industria,  commercio  e  artigianato  non  indicate
all'art. 38;
     b)   studio   programmazione  e  controllo  di  risultato  delle
attivita' regionale concernnti il commercio;
     c) espletamento delle attivita' connesse con  l'esercizio  delle
funzioni amministrative regionali concernenti il commercio, i prezzi,
l'Albo  regionale delle imprese artigiane, l'applicazione delle norme
statutarie per l'attuazione della  zona  franca  e  la  gestione  dei
contigentamenti di prodotti e di merci in esenzione fiscale;
     d)   espletamento   dei  compiti  amministrativi  di  competenza
prefettizia relativi ai depositi di oli minerali ed  ai  distributori
di carburante".