Art. 15. Servizio dell'industria, artigianato e energia 1. L'art. 38 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, e' cosi' sostituito: "Art. 38. Servizio dell'industria, artigianato e energia 1. Al servizio dell'industria, artigianato e energia sono attribuiti i seguenti compiti: a) studi, rilevazioni ed elaborazioni statistiche finalizzate alla comprensione dell'evoluzione economica ed occupazionale della Regione; b) programmazione e controllo di risultato delle attivita' regionali concernenti il lavoro e la formazione professionale degli addetti alle attivita' economiche di competenza dell'Assessorato, lo sviluppo delle attivita' industriali, artigiane e commerciali, la razionale utilizzazione delle fonti energetiche ed il contenimento dei consumi energetici; c) espletamento delle attivita' connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative regionali nelle materie: 1) dell'industria; 2) dell'artigianato; 3) del lavoro; 4) della cooperazione; 5) della formazione professionale degli addetti alle attivita' economiche dell'Assessorato; 6) dell'energia; d) espletamento delle attivita' delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, concernenti i brevetti per invenzioni industriali, i modelli industriali e i marchi di impresa".