Art. 15.
           Servizio dell'industria, artigianato e energia
 
   1.  L'art. 38 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e
sullo stato giuridico  ed  economico  del  personale  della  Regione,
approvate  con  legge  regionale  21  maggio  1985,  n.  35, e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 38.
           Servizio dell'industria, artigianato e energia
 
   1.  Al  servizio  dell'industria,  artigianato  e   energia   sono
attribuiti i seguenti compiti:
     a)  studi,  rilevazioni  ed elaborazioni statistiche finalizzate
alla comprensione dell'evoluzione economica  ed  occupazionale  della
Regione;
     b)  programmazione  e  controllo  di  risultato  delle attivita'
regionali concernenti il lavoro e la formazione  professionale  degli
addetti  alle attivita' economiche di competenza dell'Assessorato, lo
sviluppo delle attivita' industriali,  artigiane  e  commerciali,  la
razionale  utilizzazione  delle  fonti energetiche ed il contenimento
dei consumi energetici;
     c) espletamento delle attivita' connesse con  l'esercizio  delle
funzioni amministrative regionali nelle materie:
     1) dell'industria;
     2) dell'artigianato;
     3) del lavoro;
     4) della cooperazione;
     5)  della  formazione professionale degli addetti alle attivita'
economiche dell'Assessorato;
     6) dell'energia;
     d) espletamento  delle  attivita'  delle  Camere  di  Commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  degli  Uffici provinciali
dell'industria, commercio e artigianato, concernenti i  brevetti  per
invenzioni industriali, i modelli industriali e i marchi di impresa".