Art. 17. Servzio opere edili e stradali 1. Il Servizio opere edili e stradali provvede a: a) gestione mutui regionali del settore privato; b) gestione finanziamenti statali e regionali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata; c) istruttoria di progetti di opere di edilizia scolastica, pubblica; d) pareri tecnici e istruttoria pratiche per erogazione di finanziamenti; e) istruttoria di progetti di opere di edilizia sanitaria e infrastutturale; f) istruttoria di progetti di opere di edilizia industriale e sportiva; g) istruttoria di progetti di opere stradali ai fini dell'appalto; h) predisposizioni analisi prezzi ed elenco prezzi per lavori da appaltare; i) manutenzione stradale regionali; l) gestione generale del patrimonio stradale classificato regionale; m) direzione e contabilita' dei lavori manutentori ordinari e straordinari anche a carattere speciale; n) predisposizione di ordinanze; o) definizione atti tecnico-amministrativi per concessioni delle strade regionali con enti vari; p) assistenza tecnico-operativa per manifestazioni di grande rilievo; q) controllo opere d'arte ai sensi della circolare ministeriale in data 19 luglio 1967, n. 6736/61-A-1; r) collaborazione con altri servizi regionali per trasporti e interventi specifici (spazzamento, innaffiatura, sgombero strade e piazzali di proprieta' regionale pubblica); s) definizione preliminare dei tracciati con i progettisti e i geologi incaricati; t) gestione del parco mezzi meccanici assegnati al servizio; u) esame e istruttoria delle domande, nonche' rilascio di atti inerenti alle concessioni ed autorizzazioni stradali; v) formulazione di disciplinari, convezioni e canoni in materia di concessioni stradali; z) direzione dei lavori di competenza e sorveglianza delle direzioni dei lavori esterne; aa) pareri tecnici e istruttotia dei progetti F.R.I.O.; bb) sopralluoghi, consulenze, studi, preliminari progetti da affidare ai liberi professionisti.