Art. 2. Segreterie particolari 1. Il comma dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 79, recante disciplina delle segreterie particolari, e' cosi' sostituito: Al personale estraneo all'amministrazione incaricato di svolgere i compiti connessi alle segreterie particolari degli amministratori e' corrisposto un compenso forfettario pari allo stipendio iniziale comprensivo di ogni assegno spettante al personale di ruolo appartenente alla qualifica vice dirigenziale. L'incarico di segretario particolare e' incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato retribuito, salvo quanto previsto dall'art. 5 dal presente articolo, nonche' con concomitanti incarichi di studio e consulenza.