Art. 2.
                       Segreterie particolari
 
   1. Il comma dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1979, n.
79,   recante  disciplina  delle  segreterie  particolari,  e'  cosi'
sostituito: Al personale estraneo all'amministrazione  incaricato  di
svolgere   i  compiti  connessi  alle  segreterie  particolari  degli
amministratori e'  corrisposto  un  compenso  forfettario  pari  allo
stipendio iniziale comprensivo di ogni assegno spettante al personale
di ruolo appartenente alla qualifica vice dirigenziale. L'incarico di
segretario  particolare e' incompatibile con qualsiasi altro rapporto
di lavoro  pubblico  o  privato  retribuito,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5 dal presente articolo, nonche' con concomitanti incarichi
di studio e consulenza.