Art. 20.
                          Servizi culturali
 
   1. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 28  luglio
1956, n. 3 i Servizi culturali provvedono a:
     a) rapporti culturali con l'interno e con l'esterno;
     b)  attivita',  iniziative  e  compiti interessanti in genere la
cultura e il particolarismo etnico e linguistico della Regione;
     c) rapporti con le associazioni culturali;
     d) attivita' dei gruppi  corali  e  folkloristici  operanti  sul
territorio;
     e)  organizzazione  della  "Saison  Culturelle",  di  congressi,
convegni, mostre e esposizioni;
     f) acquisto e stampa di pubblicazioni varie;
     g) collaborazione con le scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per
manifestazioni culturali e scientifiche.
   2.   Le  funzioni,  le  competenze  e  le  attivita'  dell'Ufficio
regionale per l'etnologia e la linguistica restano disciplinate dagli
articoli 29 e 30 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35.