Art. 20. Servizi culturali 1. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 i Servizi culturali provvedono a: a) rapporti culturali con l'interno e con l'esterno; b) attivita', iniziative e compiti interessanti in genere la cultura e il particolarismo etnico e linguistico della Regione; c) rapporti con le associazioni culturali; d) attivita' dei gruppi corali e folkloristici operanti sul territorio; e) organizzazione della "Saison Culturelle", di congressi, convegni, mostre e esposizioni; f) acquisto e stampa di pubblicazioni varie; g) collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per manifestazioni culturali e scientifiche. 2. Le funzioni, le competenze e le attivita' dell'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica restano disciplinate dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35.