Art. 21.
                Sistemazione bibliotecario regionale
 
   1. In attesa di disciplinare la  materia  con  apposita  legge  il
Sistema  bibliotecario regionale provvede ai compiti ed alle funzioni
di cui agli articoli 8 e 13 e al comma uno dell'art. 16  della  legge
regionale  30 luglio n. 30 recante norme in materia di biblioteche di
enti locali o di interesse locale.