Art. 21. Sistemazione bibliotecario regionale 1. In attesa di disciplinare la materia con apposita legge il Sistema bibliotecario regionale provvede ai compiti ed alle funzioni di cui agli articoli 8 e 13 e al comma uno dell'art. 16 della legge regionale 30 luglio n. 30 recante norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.