Art. 22. Archivio storico regionale 1. Le funzioni, di competenze ed attivita' dell'Archivio storico regionale restano disciplinate dalla legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico del personale, disciplina dell'Archivio storico regionale.