Art. 22.
                     Archivio storico regionale
 
   1.  Le  funzioni, di competenze ed attivita' dell'Archivio storico
regionale restano disciplinate  dalla  legge  regionale  19  febbraio
1988,  n.  13, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale
21 maggio 1985, n. 35 concernente ordinamento dei servizi regionali e
stato  giuridico  del  personale,  disciplina  dell'Archivio  storico
regionale.