Art. 23. C o m p e t e n z e 1. Le attribuzioni e i compiti del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali e del Servizio della sanita' sono disciplinati dal Capo VIII del Titolo I della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e dall'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 recante norme per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali.