Art. 23.
                         C o m p e t e n z e
 
   1.  Le  attribuzioni  e  i  compiti  del Servizio affari generali,
assistenza e servizi  sociali  e  del  Servizio  della  sanita'  sono
disciplinati  dal  Capo  VIII  del  Titolo I della legge regionale 21
maggio 1985, n. 35 e dall'art. 4 della legge  regionale  19  febbraio
1987,  n.  10  recante norme per la formazione, la riqualificazione e
l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali.