Art. 24. Ufficio regionale per il turismo e lo sport 1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 60 e 61, 63 e 64 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l'Ufficio regionale per il turismo e lo sport provvede a: a) amministrazione del personale assegnato; b) interventi nel settore della formazione professionale dei corsi alberghieri; c) controllo sull'attivita' delle pro-loco e delle Aziende di promozione turistica; d) contributi ad associazioni di operatori turistici; e) liquidazione di fatture, di contributi e tenuta contabilita'; f) provvedimenti deliberativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; g) accertamenti antimafia su pagamenti; h) gestione dell'archivio delle deliberazioni della giunta e del Consiglio; i) gestione del protocollo della corrispondenza in partenza e in arrivo e archiviazione delle pratiche; l) gestione delle iniziative svolte dall'ufficio per la promozione e la pubblicazione del turismo in Valle d'Aosta (campagne pubblicitarie, partecipazione a saloni e borse turistiche, serate promozionali, conferenze stampo e borse turisiche, serate promozionali, conferenze stampa, attivita' di pubbliche relazioni per giornalisti e agenti di viaggio, produzione e aggiornamento di materiale informativo, organizzazione di manifestazioni sportive); m) gestione rapporti con societa' e federazioni sportive regionali, applicazione leggi sullo sport; n) gestione leggi su maestri di sci e guide alpine; o) informazione turistica e diffusione del materiale pubblicitario e propagandistico; p) organizzazione delle manifestazioni musicali estive; q) istruttoria delle domande di finanziamento per esercizi alberghieri e campeggi; r) vigilanza e controlli sulle strutture ricettive turistiche; s) classifica e denuncia dei prezzi degli alberghi e dei campeggi; t) agenzie di viaggio; u) rilevazioni statistiche dei flussi turistici; v) istruttoria domande di finanziamento per infrastrutture sportive, impianti funiviari, rifugi alpini, itinerari escursionistici; z) controllo sull'esecuzione dei lavori per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale; aa) contributi ordinari di finanziamento a societa' di impianti a fune; bb) interventi per la valorizzazione della rete dei sentieri escursionistici; cc) controllo sulla gestione e sulla manutenzione straordinaria delle piscine di proprieta' regionale; dd) controllo delle manifestazioni a onere comune presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.