Art. 24.
             Ufficio regionale per il turismo e lo sport
 
   1. Oltre ai compiti previsti dagli articoli 60 e 61, 63 e 64 della
legge regionale 28 luglio 1956, n.  3,  l'Ufficio  regionale  per  il
turismo e lo sport provvede a:
     a) amministrazione del personale assegnato;
     b)  interventi  nel  settore  della formazione professionale dei
corsi alberghieri;
     c) controllo sull'attivita' delle pro-loco e  delle  Aziende  di
promozione turistica;
     d) contributi ad associazioni di operatori turistici;
     e) liquidazione di fatture, di contributi e tenuta contabilita';
     f)  provvedimenti  deliberativi  da  sottoporre all'approvazione
della Giunta regionale;
     g) accertamenti antimafia su pagamenti;
     h) gestione dell'archivio delle deliberazioni della giunta e del
Consiglio;
     i) gestione del protocollo della corrispondenza in partenza e in
arrivo e archiviazione delle pratiche;
     l)  gestione  delle  iniziative  svolte  dall'ufficio   per   la
promozione  e la pubblicazione del turismo in Valle d'Aosta (campagne
pubblicitarie, partecipazione a saloni  e  borse  turistiche,  serate
promozionali,   conferenze   stampo   e   borse   turisiche,   serate
promozionali, conferenze stampa, attivita' di pubbliche relazioni per
giornalisti e  agenti  di  viaggio,  produzione  e  aggiornamento  di
materiale informativo, organizzazione di manifestazioni sportive);
     m)   gestione  rapporti  con  societa'  e  federazioni  sportive
regionali, applicazione leggi sullo sport;
     n) gestione leggi su maestri di sci e guide alpine;
     o)   informazione   turistica   e   diffusione   del   materiale
pubblicitario e propagandistico;
     p) organizzazione delle manifestazioni musicali estive;
     q)  istruttoria  delle  domande  di  finanziamento  per esercizi
alberghieri e campeggi;
     r) vigilanza e controlli sulle strutture ricettive turistiche;
     s) classifica  e  denuncia  dei  prezzi  degli  alberghi  e  dei
campeggi;
     t) agenzie di viaggio;
     u) rilevazioni statistiche dei flussi turistici;
     v)  istruttoria  domande  di  finanziamento  per  infrastrutture
sportive,    impianti    funiviari,    rifugi    alpini,    itinerari
escursionistici;
     z)  controllo sull'esecuzione dei lavori per la realizzazione di
infrastrutture sportive di interesse regionale;
     aa) contributi ordinari di finanziamento a societa' di  impianti
a fune;
     bb)  interventi  per  la  valorizzazione della rete dei sentieri
escursionistici;
     cc) controllo sulla gestione e sulla manutenzione  straordinaria
delle piscine di proprieta' regionale;
     dd) controllo delle manifestazioni a onere comune presso la Casa
da gioco di Saint-Vincent.