Art. 26.
                      I n q u a d r a m e n t i
 
   1.  I  titolari di posti soppressi sono inseriti nei posti vacanti
di ruolo ordinario o del ruolo soprannumerario ad  esaurimento  della
pianta  organica  della  Regione  e  conservano, ai fini giuridici ed
economici, l'anzianita' maturata nel posto di titolarita' soppresso.