Art. 26. I n q u a d r a m e n t i 1. I titolari di posti soppressi sono inseriti nei posti vacanti di ruolo ordinario o del ruolo soprannumerario ad esaurimento della pianta organica della Regione e conservano, ai fini giuridici ed economici, l'anzianita' maturata nel posto di titolarita' soppresso.