Art. 28. Personale addetto alle manifestazioni 1. In sede di prima applicazione il concorso per la copertura dei posti di nuova istituzione della qualifica di assistente alle manifestazioni e' riservato al personale non di ruolo che abbia gia' prestato compiti di assistenza alle manifestazioni organizzate dai diversi settori dell'Amministrazione e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l'eta' massima. 2. Le nomine nei posti di cui al primo comma sono disposte secondo l'ordine di graduatoria. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le gradutorie dei concorsi per la qualifica di assistente alle manifestazioni hanno validita' biennale.