Art. 28.
                Personale addetto alle manifestazioni
 
   1. In sede di prima applicazione il concorso per la copertura  dei
posti  di  nuova  istituzione  della  qualifica  di  assistente  alle
manifestazioni e' riservato al personale non di ruolo che abbia  gia'
prestato  compiti  di  assistenza alle manifestazioni organizzate dai
diversi settori dell'Amministrazione e che risulti  in  possesso  dei
requisiti  prescritti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per
l'eta' massima.
   2. Le nomine nei posti di cui al primo comma sono disposte secondo
l'ordine di graduatoria. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge le gradutorie dei concorsi per la qualifica di
assistente alle manifestazioni hanno validita' biennale.