Art. 29.
                       Graudatorie e concorsi
 
   1.  Per  la  copertura  dei  posti,  con  esclusione   di   quelli
appartenenti  alle  qualifiche  vicedirigenziali e dirigenziali, sono
utilizzate le rispettive  graduatorie  ancora  valide  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
   2.  I  posti  eventualmente disponibili dopo l'utilizzazione delle
graduatorie e con l'esclusione di  cui  al  comma  uno  sono  coperti
mediante concorso riservato al personale di ruolo, e contrattuale che
abbia  svolto  servizio  in  posti  di  corrispondente  livello e che
risulti  in  possesso  dei   requisoti   prescritti   dalle   vigenti
disposizioni fatta eccezioni per l'eta' massima.
   3.  In sede di prima applicazione ai concorsi per la copertura dei
posti possono partecipare tutti  i  dipendenti  regionali,  anche  se
privi  del  prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno
cinque anni di un posto di ruolo nel livello immediatamente inferiore
e che siano in possesso del titolo di  studio  normalmente  richiesto
per  l'accesso  al  livello  di  appartenenza  del  titolo  di studio
normalmente richiesto per l'accesso al livello di appartenenza.