Art. 29. Graudatorie e concorsi 1. Per la copertura dei posti, con esclusione di quelli appartenenti alle qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali, sono utilizzate le rispettive graduatorie ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I posti eventualmente disponibili dopo l'utilizzazione delle graduatorie e con l'esclusione di cui al comma uno sono coperti mediante concorso riservato al personale di ruolo, e contrattuale che abbia svolto servizio in posti di corrispondente livello e che risulti in possesso dei requisoti prescritti dalle vigenti disposizioni fatta eccezioni per l'eta' massima. 3. In sede di prima applicazione ai concorsi per la copertura dei posti possono partecipare tutti i dipendenti regionali, anche se privi del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno cinque anni di un posto di ruolo nel livello immediatamente inferiore e che siano in possesso del titolo di studio normalmente richiesto per l'accesso al livello di appartenenza del titolo di studio normalmente richiesto per l'accesso al livello di appartenenza.