Art. 30.
                    Riserva di posti e assunzioni
 
   1.  Limitatamente  ai profili professionali appartenenti al primo,
secondo, terzo, quarto e quinto livello funzionale, per la  copertura
dei posti di cui all'art. 29, e' fissata una riserva del 20 per cento
dei  posti  per  i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi
titolo dell'intervento di integrazione  salariale  straordinaria  per
piu'   di  dodici  mesi,  nonche'  per  i  lavoratori  che  fruiscono
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23  luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione e mobilita'), da
un periodo superiore a dodici mesi.
   2.  Per  le  assunzioni  di  cui  al  comma  uno l'amministrazione
regionale provvede mediante utilizzazione delle apposite  graduatorie
dell'ufficio   del  lavoro  e  della  massima  occupazione  e  previo
superamento di prove di idoneita'.
   3.  La  nomina  a  ruolo  del  personale  dichiarato   idoneo   e'
subordinata  al  possesso  dei requisiti richiesti per l'accesso agli
impieghi pubblici, fatta eccezione per l'eta' massima.
   4. Le disposizioni di cui al presente articolo  nin  si  applicano
per  i posti di cui al comma tre dell'art. 2 della legge regionale 10
maggio 1985, n. 31, recante norme sullo stato giuridico ed  economico
del  personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative
dipendenti dalla Regione.
   5. Le disposizioni di cui ai commi uno, due e tre si applicano per
la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge.