Art. 30. Riserva di posti e assunzioni 1. Limitatamente ai profili professionali appartenenti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello funzionale, per la copertura dei posti di cui all'art. 29, e' fissata una riserva del 20 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi, nonche' per i lavoratori che fruiscono dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione e mobilita'), da un periodo superiore a dodici mesi. 2. Per le assunzioni di cui al comma uno l'amministrazione regionale provvede mediante utilizzazione delle apposite graduatorie dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione e previo superamento di prove di idoneita'. 3. La nomina a ruolo del personale dichiarato idoneo e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi pubblici, fatta eccezione per l'eta' massima. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo nin si applicano per i posti di cui al comma tre dell'art. 2 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. 5. Le disposizioni di cui ai commi uno, due e tre si applicano per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.