Art. 31.
              Personale utilizzato nei ruoli regionali
 
   1.  I  posti  istituiti  all'Assessorato del turismo, sport e beni
culturali e all'Assessorato della pubblica istruzione, attinenti alle
attivita' culturali, sono  coperti  mediante  concorso  riservato  al
personale  appartenente  ai  ruoli  scolastici  amministrativi  dalla
Regione, utilizzato nei  servizi  dell'Amministrazione  regionale  ai
sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n.
57  recante  norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti
scolastici regionali, la formazione delle classi,  gli  organici  del
personale   ispettivo,  direttivo  e  docente,  il  reclutamento  del
personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria
in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali  e  delle
attrezzature scolastiche.