Art. 31. Personale utilizzato nei ruoli regionali 1. I posti istituiti all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali e all'Assessorato della pubblica istruzione, attinenti alle attivita' culturali, sono coperti mediante concorso riservato al personale appartenente ai ruoli scolastici amministrativi dalla Regione, utilizzato nei servizi dell'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 recante norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche.