Art. 33.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 1.150 milioni per l'anno 1992, in lire 7.600 milioni
per il 1993 ed in lire 11.600 milioni annue  a  decorrere  dal  1994,
gravera' sui capitoli indicati all'art. 34 del bilancio per l'anno in
corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
   2.  Alla  scoperta  degli  oneri di cui al comma primo si provvede
mediante riduzione di  pari  importo  dallo  stanziamento  annuale  e
pluriennale   iscritto  al  capitolo  69000  (fondo  globale  per  il
finanziamento di spese correnti)  del  bilancio  1992  e  pluriennale
1992/1994,   a  valere  sull'apposito  bilancio  1992  e  pluriennale
1992/1994, a valere sull'apposito  accantonamento  A.1.4.  "revisione
pianta organica", previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
   3. A decorrere dall'anno 1993 alla rideterminazione degli oneri in
base  alle  effettive  necessita'  si  provvede ai sensi dell'art. 15
della legge regionale 27 dicembre 1989,  n.  90  recante:  "Norme  in
materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma
Valle d'Aosta".