Art. 33. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.150 milioni per l'anno 1992, in lire 7.600 milioni per il 1993 ed in lire 11.600 milioni annue a decorrere dal 1994, gravera' sui capitoli indicati all'art. 34 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 2. Alla scoperta degli oneri di cui al comma primo si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento annuale e pluriennale iscritto al capitolo 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio 1992 e pluriennale 1992/1994, a valere sull'apposito bilancio 1992 e pluriennale 1992/1994, a valere sull'apposito accantonamento A.1.4. "revisione pianta organica", previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso. 3. A decorrere dall'anno 1993 alla rideterminazione degli oneri in base alle effettive necessita' si provvede ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante: "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".