Art. 4.
                          Titoli di studio
 
   1.  Il  comma  due  dell'art.  78 delle norme sull'ordinamento dei
servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del  personale
della  Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e
succesive modificazioni ed integrazioni, e' modificato come segue:
     a) al punto 21) dopo l'ultima qualifica sono aggiunte quelle di:
"Tecnico  incendi  boschivi,  Animatore  ecologico,   Ispettore   dei
trasporti,  Aiuto  ricercatore,  Restauratore, Addetto alle pubbliche
relazioni, Meteorologo";
     b)  al  punto  24)  sono  aggiunte   le   seguenti   qualifiche:
"Coadiutore  tecnico, Capo officina, Capo repografo, Fotocompositore,
Operatore repografo, Assistente alle manifestazioni".
   2. Nel comma cinque dell'art. 2 della legge regionale  9  febbraio
1978,  n.  1,  recante approvazione delle nuove tabelle organiche dei
posti e del personale dell'Amministrazione regionale,  sono  aggiunte
le   qualifiche   di  "Perito  chimico,  Perito  elettronico,  Perito
enotecnico e Tecnico minerario".