Art. 4. Titoli di studio 1. Il comma due dell'art. 78 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e succesive modificazioni ed integrazioni, e' modificato come segue: a) al punto 21) dopo l'ultima qualifica sono aggiunte quelle di: "Tecnico incendi boschivi, Animatore ecologico, Ispettore dei trasporti, Aiuto ricercatore, Restauratore, Addetto alle pubbliche relazioni, Meteorologo"; b) al punto 24) sono aggiunte le seguenti qualifiche: "Coadiutore tecnico, Capo officina, Capo repografo, Fotocompositore, Operatore repografo, Assistente alle manifestazioni". 2. Nel comma cinque dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, recante approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, sono aggiunte le qualifiche di "Perito chimico, Perito elettronico, Perito enotecnico e Tecnico minerario".