Art. 6. Disposizioni sulla segreteria genearale 1. Dall'entrata in vigore della presente legge i servizi costituenti la Segreteria Generale ed il relativo personale sono trasferiti alla Presidenza della Giunta regionale. 2. La qualifica dirigenziale di Segretario Generale e' soppressa. 3. Le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge alla soppressa qualifica del Segretario Generale sono assegnati, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, ai dirigenti competenti per materia.