Art. 6.
               Disposizioni sulla segreteria genearale
 
   1.  Dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge   i   servizi
costituenti  la  Segreteria  Generale  ed  il relativo personale sono
trasferiti alla Presidenza della Giunta regionale.
   2. La qualifica dirigenziale di Segretario Generale e' soppressa.
   3. Le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge  alla  soppressa
qualifica  del  Segretario Generale sono assegnati, con provvedimento
del Presidente della Giunta regionale, ai  dirigenti  competenti  per
materia.