Art. 7. Centro direzionale per gli affari legislativi 1. Nell'ambito dei servizi della Presidenza della Giunta e' istituito il Centro direzionale per gli affari legislativi. 2. Il Centro direzionale per gli affari legislativvi provvede: a) all'esame sistematico di tutti i disegni di legge e di tutte le proposte di regolamento della Giunta regionale sia sotto il profilo della tecnica legislativa sia per la verifica di armonizzazione con la vigente legislazione, compreso l'esame dei rilievi sollevati dall'organo di controllo; b) alla periodica ricognizione e costante coordinamento delle disposizioni legislative; c) alla segnalazione all'ufficio di Presidenza della Giunta delle incongruenze e antimonie legislative; d) alla preparazione e redazione dei testi unici; e) alla partecipazione e al coordinamento di commissioni di studi legislativi, istituite con deliberazione della Giunta regionale, per la redazione di testi unici o di progetti di legge complessi; f) alla redazione di testi coordinati riproduttivi della normativa vigente; g) alla redazione delle "note" alle leggi regionali e ai regolamenti sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle disposizione abrogate o modificate; h) alla segnalazione delle questioni di leggittimita' costituzionale da sollevare davanti alla Corte costituzionale; i) alla ricognizione e verifica delle procedure amministrative e alla loro razionalizzazione; l) all'elaborazione e predisposizione di dossier di documentazione; m) alla realizzazione e gestione della rete di collegamenti informatici con banche dati, anche non giuridiche, d'interesse regionale; n) alla acquisizione di procedure e programmi informatici per la "normalizzazione" dei testi normativi; o) alla gestione della biblioteca interna dell'amministrazione regionale, all'effettuazione di studi, ricerche e pubblicazioni; p) alla predisposizioni degli atti concernenti la promulgazione delle leggi; q) alla pubblicazione e raccolta delle leggi e dei decreti; r) alla predisposizione di pareri e consulenze in materia legislativa su richiesta degli organi e dei servizi regionali. 3. La gestione del Bollettino Ufficiale della Regione e della Biblioteca interna dell'Amministrazione regionale e' trasferita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Servizio Affari generali e legali al nuovo Centro direzionale per gli affari legislativi. 4. Il Servizio legislativo della Giunta di cui all'art. 17 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e' soppresso. Le competenze ed il relativo personale sono trasferiti al Centro direzionale per gli affari legislativi.