Art. 7.
            Centro direzionale per gli affari legislativi
 
   1.  Nell'ambito  dei  servizi  della  Presidenza  della  Giunta e'
istituito il Centro direzionale per gli affari legislativi.
   2. Il Centro direzionale per gli affari legislativvi provvede:
     a) all'esame sistematico di tutti i disegni di legge e di  tutte
le  proposte  di  regolamento  della  Giunta  regionale  sia sotto il
profilo  della  tecnica  legislativa   sia   per   la   verifica   di
armonizzazione  con  la  vigente  legislazione,  compreso l'esame dei
rilievi sollevati dall'organo di controllo;
     b) alla periodica ricognizione e  costante  coordinamento  delle
disposizioni legislative;
     c)  alla  segnalazione  all'ufficio  di  Presidenza della Giunta
delle incongruenze e antimonie legislative;
     d) alla preparazione e redazione dei testi unici;
     e) alla partecipazione e  al  coordinamento  di  commissioni  di
studi   legislativi,   istituite   con   deliberazione  della  Giunta
regionale, per la redazione di testi unici o  di  progetti  di  legge
complessi;
     f)   alla  redazione  di  testi  coordinati  riproduttivi  della
normativa vigente;
     g) alla  redazione  delle  "note"  alle  leggi  regionali  e  ai
regolamenti sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione
delle disposizione abrogate o modificate;
     h)   alla   segnalazione   delle   questioni   di  leggittimita'
costituzionale da sollevare davanti alla Corte costituzionale;
     i) alla ricognizione e verifica delle procedure amministrative e
alla loro razionalizzazione;
     l)    all'elaborazione   e   predisposizione   di   dossier   di
documentazione;
     m) alla realizzazione e  gestione  della  rete  di  collegamenti
informatici  con  banche  dati,  anche  non  giuridiche,  d'interesse
regionale;
     n) alla acquisizione di procedure e programmi informatici per la
"normalizzazione" dei testi normativi;
     o) alla gestione della biblioteca  interna  dell'amministrazione
regionale, all'effettuazione di studi, ricerche e pubblicazioni;
     p)  alla predisposizioni degli atti concernenti la promulgazione
delle leggi;
     q) alla pubblicazione e raccolta delle leggi e dei decreti;
     r) alla  predisposizione  di  pareri  e  consulenze  in  materia
legislativa su richiesta degli organi e dei servizi regionali.
   3.  La  gestione  del  Bollettino  Ufficiale della Regione e della
Biblioteca  interna  dell'Amministrazione  regionale  e'  trasferita,
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, dal Servizio
Affari generali e legali al nuovo Centro direzionale per  gli  affari
legislativi.
   4.  Il  Servizio legislativo della Giunta di cui all'art. 17 della
legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e' soppresso. Le competenze  ed
il  relativo  personale sono trasferiti al Centro direzionale per gli
affari legislativi.