Art. 8. Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne 1. Nell'ambito dei servizi della Presidenza della Giunta e' istituito il Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne cui sono assegnate le seguenti attribuzioni: a) cura, nei limiti delle competenze regionali, i rapporti con lo Stato e le Regioni, assicurano il coordinamento delle relazioni con gli organi dello Stato e le Regioni, assicurando il coordinamento delle relazioni con gli organi centrali dello Stato e con quelli delle altre Regioni; in quest'ambito, assicura il raccordo della Presidenza della Giunta e degli organi regionali con la Conferenza dei presidenti delle Regioni e province autonome e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome. b) cura, nei limiti delle competenze regionali, i rapporti con la Comunita' europea e i suoi organismi, con enti e organizzazioni internazionale, promuovendo le necessarie iniziative e provvedendo al coordinamento delle relative attivita' nei settori di interesse regionale, fatte salve le attribuzioni per materie proprie degli altri servizi e uffici dell'amministrazione regionale; cura, altresi gli adempimenti connessi alla cooperazione transfrontaliera; c) cura incontri, convegni e manifestazini in collaborazione con l'ufficio stampa della Presidenza della Giunta e provvede al cerimoniale in occasione di incontri ufficiali, visite ed avvenimenti. 2. L'ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma e l'Office re'gional dela langue franc(Circa)aise sono posti alle dipendenze del Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne. Il relativo personale e' trasferito nei corrispondenti posti di organico.