Art. 8.
         Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne
 
   1. Nell'ambito  dei  servizi  della  Presidenza  della  Giunta  e'
istituito  il Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne cui
sono assegnate le seguenti attribuzioni:
     a) cura, nei limiti delle competenze regionali, i  rapporti  con
lo  Stato  e  le Regioni, assicurano il coordinamento delle relazioni
con gli organi dello Stato e le Regioni, assicurando il coordinamento
delle relazioni con gli organi centrali  dello  Stato  e  con  quelli
delle  altre  Regioni;  in  quest'ambito,  assicura il raccordo della
Presidenza della Giunta e degli organi regionali  con  la  Conferenza
dei  presidenti delle Regioni e province autonome e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  province
autonome.
     b)  cura,  nei limiti delle competenze regionali, i rapporti con
la Comunita' europea e i suoi organismi, con  enti  e  organizzazioni
internazionale, promuovendo le necessarie iniziative e provvedendo al
coordinamento  delle  relative  attivita'  nei  settori  di interesse
regionale, fatte salve le  attribuzioni  per  materie  proprie  degli
altri  servizi e uffici dell'amministrazione regionale; cura, altresi
gli adempimenti connessi alla cooperazione transfrontaliera;
     c) cura incontri, convegni e manifestazini in collaborazione con
l'ufficio  stampa  della  Presidenza  della  Giunta  e  provvede   al
cerimoniale   in   occasione   di   incontri   ufficiali,  visite  ed
avvenimenti.
   2. L'ufficio  di  collegamento  e  di  rappresentanza  di  Roma  e
l'Office  re'gional  dela  langue  franc(Circa)aise  sono  posti alle
dipendenze del Servizio rapporti istituzionali e  relazioni  esterne.
Il  relativo  personale  e'  trasferito  nei  corrispondenti posti di
organico.