Art. 2.
 
   1. Il contributo di cui al precedente articolo non potra' superare
la  percentuale  del  75  per  cento  della  spesa  di  acquisto  del
contenitore   refrigerante   o   del   mezzo  refrigeratore  e  sara'
corrisposto  fino  alla  misura  massima  di  L.  3  milioni  per   i
contenitori  refrigeranti  e  di  L.  100  milioni  per gli automezzi
refrigeratori.
   2. I contributi di cui al presente articolo  sono  concessi  anche
per gli acquisti rigardanti i lattoprelevatori".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 20 marzo 1992
 
                                GIGLI
 
  Il  visto  del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 marzo
1992.