Art. 2. 1. Il contributo di cui al precedente articolo non potra' superare la percentuale del 75 per cento della spesa di acquisto del contenitore refrigerante o del mezzo refrigeratore e sara' corrisposto fino alla misura massima di L. 3 milioni per i contenitori refrigeranti e di L. 100 milioni per gli automezzi refrigeratori. 2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi anche per gli acquisti rigardanti i lattoprelevatori". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 20 marzo 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 marzo 1992.