la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Lazio interviene per rendere effettivo il diritto allo studio, il definitivo superamento delle condizioni di analfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarita', nella prospettiva dell'educazione permanente e continua e, a tal fine, promuove ed attua, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, piani per lo sviluppo di adeguati servizi di supporto al sistema educativo.