Art. 6. Piano annuale comunale 1. I comuni o gli organi da questi delegati, sentiti i consigli di circolo e di istituto, nonche' il consiglio scolastico distrettuale, tenuto conto delle necessarie priorita' e delle disponibilita' di bilancio, deliberano, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo. 2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro il termine di cui al primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano un rendiconto delle attivita' svolte nell'anno scolastico precedente. 3. I comuni o gli organismi da questi delegati che intendono beneficiare degli interventi integrativi di cui al succesivo art. 25, entro gli stessi termini di cui al precedente primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano il piano finanziario della gestione relativa al servizio per il quale si chiede l'integrazione. 4. Copia delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, deve essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il 30 giugno di ogni anno.