Art. 11.
        Contributi per le operazioni di locazione finanziaria
 
   1.  La  Regione,  al  fine  di  ampliare  le capacita' produttive,
l'aggiornamento tecnologico delle imprese artigiane singole ed  asso-
ciate,   nonche'   lo   sviluppo   dell'occupazione,  puo'  concedere
contributi una tantum per le  operazioni  di  locazione,  finanziaria
relative  all'acquisto di opifici, impianti, macchine e attrezzature,
escluse  le  autovetture  per  trasporto  persone,  promiscuo  e  per
l'autotrasporto merci, nei modi previsti dal successivo articolo.