Art. 11. Contributi per le operazioni di locazione finanziaria 1. La Regione, al fine di ampliare le capacita' produttive, l'aggiornamento tecnologico delle imprese artigiane singole ed asso- ciate, nonche' lo sviluppo dell'occupazione, puo' concedere contributi una tantum per le operazioni di locazione, finanziaria relative all'acquisto di opifici, impianti, macchine e attrezzature, escluse le autovetture per trasporto persone, promiscuo e per l'autotrasporto merci, nei modi previsti dal successivo articolo.