Art. 12.
                  Limiti dell'intervento regionale
 
   1.  Il contributo di cui all'articolo 11 e' riferito ad operazioni
di locazione finanziaria per importi  eccedenti  i  limiti  operativi
dell'Artigiancassa,  comee integrati al precedente articolo 10 e sino
ad un massimo di lire 120 milioni.
   2. Il contributo regionale per le operazioni di cui al comma 1  e'
pari  al  10%  della  differenza  tra  il  valore  del  bene locato e
l'importo delle operazioni agevolate.