Art. 12. Limiti dell'intervento regionale 1. Il contributo di cui all'articolo 11 e' riferito ad operazioni di locazione finanziaria per importi eccedenti i limiti operativi dell'Artigiancassa, comee integrati al precedente articolo 10 e sino ad un massimo di lire 120 milioni. 2. Il contributo regionale per le operazioni di cui al comma 1 e' pari al 10% della differenza tra il valore del bene locato e l'importo delle operazioni agevolate.