Art. 13. Modalita' di concessione 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 devono pervenire alla giunta regionale non oltre centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di leasing, corredate da una copia del contratto stesso. 2. La giunta regionale provvede alla concessione del contributo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Alla liquidazione del contributo provvede il dirigente del servizio con specifico atto entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di almeno due rate dei canoni.