Art. 13.
                      Modalita' di concessione
 
   1.  Le  domande  per  la  concessione  dei   contributi   di   cui
all'articolo  12  devono  pervenire  alla  giunta regionale non oltre
centoventi giorni dalla data di stipula  del  contratto  di  leasing,
corredate da una copia del contratto stesso.
   2.  La  giunta  regionale provvede alla concessione del contributo
entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della   domanda.   Alla
liquidazione  del  contributo  provvede il dirigente del servizio con
specifico atto entro novanta giorni dall'avvenuto pagamento, da parte
dei beneficiari, di almeno due rate dei canoni.