Art. 14.
                     Incentivi per l'innovazione
 
   1. La Regione promuove un'azione  finalizzata  al  consolidamento,
allo  sviluppo  e  alla  qualificazione  delle  imprese  artigiane di
produzione  di  beni  e  servizi  favorendo  innovazioni  nel   ciclo
produttivo, nella gestione o nella commercializzazione.
   2.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 sono
concesse alle imprese artigiane singole o associate, cosi' come defi-
nite dall'articolo 6 della legge 8  agosto  1985,  n.  443,  che  non
beneficiano  di  altre  agevolazioni  creditizie, contributi in conto
capitale nella misura del 30%, e comunque entro un importo massimo di
lire 50 milioni, delle spese sostenute  per  la  realizzazione  delle
seguenti iniziative:
     a)  introduzione di beni strumentali tecnologicamente innovativi
che abbiano il fine di migliorare l'organizzazione  produttiva  e  la
qualita' del prodotto;
     b)  progetti  per l'acquisizione e l'impegno di nuove tecnologie
produttive e nuovi sistemi a sostegno del processo produttivo;
     c) progetti per  l'acquisizione  e  l'utilizzo  dei  servizi  ed
assistenza  tecnico-organizzativa  finalizzata al miglioramento della
gestione aziendale ed al  miglioramento  delle  metodologie  e  delle
strategie di commercializzazione;
     d)  progetti  inerenti  la creazione e l'acquisizione di marchi,
l'acquisizione  di  brevetti  e  il  loro  utilizzo  sia  nella  fase
produttiva che in quella commerciale;
     e)  progetti di ricerca di prodotti, materiali o lavorazioni in-
novative.
   3. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono  essere
inoltrate, a cura dei titolari o legali rappresentanti delle imprese,
alla giunta regionale entro il 30 aprile, corredate da:
     a) relazione tecnica illustrativa;
     b) preventivi di spesa.