Art. 14. Incentivi per l'innovazione 1. La Regione promuove un'azione finalizzata al consolidamento, allo sviluppo e alla qualificazione delle imprese artigiane di produzione di beni e servizi favorendo innovazioni nel ciclo produttivo, nella gestione o nella commercializzazione. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 sono concesse alle imprese artigiane singole o associate, cosi' come defi- nite dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che non beneficiano di altre agevolazioni creditizie, contributi in conto capitale nella misura del 30%, e comunque entro un importo massimo di lire 50 milioni, delle spese sostenute per la realizzazione delle seguenti iniziative: a) introduzione di beni strumentali tecnologicamente innovativi che abbiano il fine di migliorare l'organizzazione produttiva e la qualita' del prodotto; b) progetti per l'acquisizione e l'impegno di nuove tecnologie produttive e nuovi sistemi a sostegno del processo produttivo; c) progetti per l'acquisizione e l'utilizzo dei servizi ed assistenza tecnico-organizzativa finalizzata al miglioramento della gestione aziendale ed al miglioramento delle metodologie e delle strategie di commercializzazione; d) progetti inerenti la creazione e l'acquisizione di marchi, l'acquisizione di brevetti e il loro utilizzo sia nella fase produttiva che in quella commerciale; e) progetti di ricerca di prodotti, materiali o lavorazioni in- novative. 3. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere inoltrate, a cura dei titolari o legali rappresentanti delle imprese, alla giunta regionale entro il 30 aprile, corredate da: a) relazione tecnica illustrativa; b) preventivi di spesa.