Art. 15.
              Concessione ed erogazione del contributo
 
   1.  I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi dalla giunta
regionale entro il 30  settembre  previa  valutazione  tecnica  delle
domande  da  parte  della  commissione  di  cui  all'articolo  38. Il
provvedimento indica la spesa ritenuta ammissibile  e  l'importo  del
contributo concesso.
   2.  I  contributi  di  cui  al  comma 1 sono erogati con specifico
provvedimento del dirigente del servizio entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  della  documentazione  giustificativa  della  spesa, che
dovra'  pervenire  alla  Regione  entro  sei  mesi  dalla  data   del
provvedimento di concessione, pena la decadenza dal contributo.
   3.   In   presenza   di   domande   di   contributo  eccedenti  le
disponibilita' finanziarie vengono privilegiate:
     a) Le domande  presentate  da  imprese  localizzate  nei  comuni
montani    o   nei   territori   gia'   interessati   dall'intervento
straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del  D.P.R.  6
marzo 1978, n. 218;
     b)   le  domande  presentate  dalle  forme  associative  di  cui
all'aticolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
   4. La giunta regionale, annualmente, puo' individuare  particolari
settori  e/o  aree  territoriali  le  cui imprese possono accedere ai
benefici previsti dall'articolo 14.