Art. 15. Concessione ed erogazione del contributo 1. I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi dalla giunta regionale entro il 30 settembre previa valutazione tecnica delle domande da parte della commissione di cui all'articolo 38. Il provvedimento indica la spesa ritenuta ammissibile e l'importo del contributo concesso. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con specifico provvedimento del dirigente del servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa della spesa, che dovra' pervenire alla Regione entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza dal contributo. 3. In presenza di domande di contributo eccedenti le disponibilita' finanziarie vengono privilegiate: a) Le domande presentate da imprese localizzate nei comuni montani o nei territori gia' interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b) le domande presentate dalle forme associative di cui all'aticolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 4. La giunta regionale, annualmente, puo' individuare particolari settori e/o aree territoriali le cui imprese possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 14.