Art. 18.
                   Concorso regionale al pagamento
              degli interessi sui crediti allo sviluppo
 
   1.  La  Regione  concorre al pagamento degli interessi sui crediti
allo sviluppo accordati agli artigiani e ai loro consorzi  e  cooper-
ative,  che  svolgono  la  loro  attivita' nel territorio regionale e
risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane.
   2. Il contributo regionale e' concesso solo per le operazioni  che
siano  state  garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative
di garanzia.
   3. La Regione concorre al pagamento degli  interessi  sui  crediti
allo sviluppo nel rispetto dei seguenti criteri:
     a)  l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale,
per ogni singola impresa, non puo' essere superiore  complessivamente
a  lire  30  milioni  anche se ottenuto con piu' operazioni bancarie;
detto importo e' elevato a lire 50 milioni per i consorzi e le  coop-
erative;
     b)  la durata del prestito non puo' essere superiore a trentasei
mesi;
     c) il contributo regionale in conto interessi  non  puo'  essere
superiore al cinque per cento annuo ed e' elevabile ad un massimo del
sette per cento:
      c1) per i consorzi e cooperative artigiane;
      c2)  per  le  imprese  artigiane  localizzate nei territori dei
comuni  classificati   montani   e   di   quelli   gia'   interessati
dall'intervento  straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo
1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e nei restanti comuni  indicati  al
punto 2) della deliberazione 30 gennaio 1980, n. 100;
      c3) per le imprese che svolgono attivita' artigiane artistiche,
tipiche  e  tradizionali  comprese nell'elenco approvato dalla giunta
regionale;
      c4) per le imprese i cui titolari abbiano un'eta' compresa  tra
i 18 e 29 anni.
   4.  Le  operazioni  devono  essere  effettuate  dagli  istituti di
credito ad un tasso non superiore a quello  di  riferimento  previsto
per i previsti artigiani.
   5.  Le  misure dei contributi in conto interessi vengono stabiliti
annualmente dalla giunta regionale e vengono,  altresi',  indicati  i
criteri  per  il  calcolo  degli  interessi  stessi,  a  carico della
Regione.
   6. Sono escluse dai contributi di  cui  al  presente  articolo  le
operazioni che godono di altri benefici.