Art. 18. Concorso regionale al pagamento degli interessi sui crediti allo sviluppo 1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti allo sviluppo accordati agli artigiani e ai loro consorzi e cooper- ative, che svolgono la loro attivita' nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane. 2. Il contributo regionale e' concesso solo per le operazioni che siano state garantite dalle fidejussioni prestate dalle cooperative di garanzia. 3. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui crediti allo sviluppo nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non puo' essere superiore complessivamente a lire 30 milioni anche se ottenuto con piu' operazioni bancarie; detto importo e' elevato a lire 50 milioni per i consorzi e le coop- erative; b) la durata del prestito non puo' essere superiore a trentasei mesi; c) il contributo regionale in conto interessi non puo' essere superiore al cinque per cento annuo ed e' elevabile ad un massimo del sette per cento: c1) per i consorzi e cooperative artigiane; c2) per le imprese artigiane localizzate nei territori dei comuni classificati montani e di quelli gia' interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e nei restanti comuni indicati al punto 2) della deliberazione 30 gennaio 1980, n. 100; c3) per le imprese che svolgono attivita' artigiane artistiche, tipiche e tradizionali comprese nell'elenco approvato dalla giunta regionale; c4) per le imprese i cui titolari abbiano un'eta' compresa tra i 18 e 29 anni. 4. Le operazioni devono essere effettuate dagli istituti di credito ad un tasso non superiore a quello di riferimento previsto per i previsti artigiani. 5. Le misure dei contributi in conto interessi vengono stabiliti annualmente dalla giunta regionale e vengono, altresi', indicati i criteri per il calcolo degli interessi stessi, a carico della Regione. 6. Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le operazioni che godono di altri benefici.