Art. 19.
                    Procedura per la concessione
                  del contributo in conto interessi
 
   1. Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi
devono essere presentate al presidente della giunta regionale tramite
le  cooperative  di  garanzia con elenchi periodici, distinti in base
all'entita' del contributo regionale.
   2. Le cooperative di garanzia debbono allegare alle domande  copia
del verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa stessa
dal   quale   risulti  la  concessione  della  garanzia  fidejussoria
corredata  dalla  richiesta  del  contributo   regionale   da   parte
dell'impresa  artigiana,  del  consorzio o cooperativa, dal conteggio
degli interessi predisposto dagli istituti di credito, nonche'  dalla
dichiarazione  del  presidente del consiglio di amministrazione della
cooperativa stessa attestante l'utilizzo del prestito.
   3. La giunta regionale, sulla base della documentazione  trasmessa
dalle cooperative di garanzia, delibera semestralmente la concessione
dei  contributi e ne da' notizia alle cooperative e agli istituti che
hanno accordato i prestiti.
   4. Il pagamento  viene  effettuato  direttamente  a  favore  degli
istituti  bancari  concedenti  i  prestiti entro novanta giorni dalla
data di approvazione della delibera  di  concessione,  con  specifico
atto del dirigente del servizio.