Art. 19. Procedura per la concessione del contributo in conto interessi 1. Le domande per la concessione dei contributi in conto interessi devono essere presentate al presidente della giunta regionale tramite le cooperative di garanzia con elenchi periodici, distinti in base all'entita' del contributo regionale. 2. Le cooperative di garanzia debbono allegare alle domande copia del verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa stessa dal quale risulti la concessione della garanzia fidejussoria corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'impresa artigiana, del consorzio o cooperativa, dal conteggio degli interessi predisposto dagli istituti di credito, nonche' dalla dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa stessa attestante l'utilizzo del prestito. 3. La giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dalle cooperative di garanzia, delibera semestralmente la concessione dei contributi e ne da' notizia alle cooperative e agli istituti che hanno accordato i prestiti. 4. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti entro novanta giorni dalla data di approvazione della delibera di concessione, con specifico atto del dirigente del servizio.