Art. 2. Contributi in conto capitale 1. La Regione concede contributi in conto capitale ai comuni ed alle imprese artigiane e loro consorzi: a) per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane; b) per l'apprestamento di aree da destinare all'insediamento di imprese artigiane. 2. Per le imprese artigiane non consorziate, il contributo di cui al comma 1 e' limitato agli interventi di cui alla lettera a). 3. Per l'apprestamento delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 i contributi riguardano: a) l'acquisizione dell'area; b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di servizio di area di interesse comune. 4. Le agevolazioni finanziarie sono concesse per lotti funzionali e completi delle necessarie opere di urbanizzazione e concernono anche le spese per i rilievi idrogeologici e geognostici, le spese per la progettazione la direzione dei lavori, la sorveglianza la contabilita' il collaudo delle opere, nonche' quelle relative all'acquisizione dell'area. 5. I contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono concessi nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile, sino al limite massimo di lire 400 milioni. Il contributo riferito all'acquisto dell'area non puo' superare l'importo di lire 4.000 al metro quadrato. 6. I contributi in conto capitale riferiti agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono concessi nella misura di cui al comma 5 sino al limite massimo di lire 80 milioni per ogni laboratorio realizzato a seguito dell'intervento.