Art. 2.
                    Contributi in conto capitale
 
  1. La Regione concede contributi in conto  capitale  ai  comuni  ed
alle imprese artigiane e loro consorzi:
    a)   per  l'acquisto  e  la  ristrutturazione  di  fabbricati  da
destinare all'insediamento di imprese artigiane;
    b) per l'apprestamento di aree da destinare  all'insediamento  di
imprese artigiane.
   2.  Per le imprese artigiane non consorziate, il contributo di cui
al comma 1 e' limitato agli interventi di cui alla lettera a).
   3. Per l'apprestamento delle aree di cui alla lettera b) del comma
1 i contributi riguardano:
    a) l'acquisizione dell'area;
    b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria  e  di
servizio di area di interesse comune.
   4.  Le agevolazioni finanziarie sono concesse per lotti funzionali
e completi delle necessarie  opere  di  urbanizzazione  e  concernono
anche  le  spese  per i rilievi idrogeologici e geognostici, le spese
per la progettazione la direzione  dei  lavori,  la  sorveglianza  la
contabilita'   il  collaudo  delle  opere,  nonche'  quelle  relative
all'acquisizione dell'area.
  5. I contributi in conto capitale per gli interventi  di  cui  alla
lettera  b)  del  comma  1  del presente articolo sono concessi nella
misura massima del 30% della  spesa  ritenuta  ammissibile,  sino  al
limite   massimo   di   lire  400  milioni.  Il  contributo  riferito
all'acquisto dell'area non puo' superare l'importo di lire  4.000  al
metro quadrato.
   6.  I contributi in conto capitale riferiti agli interventi di cui
alla lettera a) del comma 1 sono concessi  nella  misura  di  cui  al
comma  5  sino  al  limite  massimo  di  lire  80  milioni  per  ogni
laboratorio realizzato a seguito dell'intervento.