Art. 20.
                         Disposizioni comuni
 
   1.  I  contributi  di  cui  al presente titolo sono concessi dalla
giunta regionale alle cooperative costituite da almeno 300 soci e  da
almeno  1.200  soci  se  operanti  nell'ambito dell'intero territorio
regionale.
   2. I medesimi contributi sono inoltre concessi:
     a) alle cooperative costituitesi anteriormente alla data  del  6
marzo 1985 con almeno 50 soci;
     b)  alle  cooperative  costituitesi a decorrere dalla data del 6
marzo 1985 e fino all'entrata in  vigore  della  presente  legge  con
almeno 150 soci.
   3.  Le cooperative di cui al comma 2, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, devono raggiungere il  numero
di soci previsto dal comma 1.
   4.  Le  cooperative sono costituite e regolate secondo lo statuto-
tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959 e successive modificazioni e
devono uniformare i loro statuti alle norme di cui  all'articolo  21.
Eventuali  difformita' dallo statuto tipo sono approvate dalla giunta
regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
   5.  La  giunta regionale puo' richiedere alle cooperative tutta la
documentazione che ritiene necessaria a verificare i requisiti per la
concessione dei contributi.