Art. 20. Disposizioni comuni 1. I contributi di cui al presente titolo sono concessi dalla giunta regionale alle cooperative costituite da almeno 300 soci e da almeno 1.200 soci se operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale. 2. I medesimi contributi sono inoltre concessi: a) alle cooperative costituitesi anteriormente alla data del 6 marzo 1985 con almeno 50 soci; b) alle cooperative costituitesi a decorrere dalla data del 6 marzo 1985 e fino all'entrata in vigore della presente legge con almeno 150 soci. 3. Le cooperative di cui al comma 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono raggiungere il numero di soci previsto dal comma 1. 4. Le cooperative sono costituite e regolate secondo lo statuto- tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959 e successive modificazioni e devono uniformare i loro statuti alle norme di cui all'articolo 21. Eventuali difformita' dallo statuto tipo sono approvate dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. 5. La giunta regionale puo' richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria a verificare i requisiti per la concessione dei contributi.