Art. 22.
                 Provvidenze alle forme associative
 
   1.  La  Regione,  al  fine  di favorire l'associazionismo, accorda
provvidenza ai consorzi e alle societa' consortili,  anche  in  forma
cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, nonche' alle forme as-
sociative  cosi'  come  individuate  dai  commi 3 e 4 dell'articolo 6
della legge 8 agosto 1985, n. 433.
   2. Le provvidenze di cui al comma 1 consistono in:
     a) contributi annui nella misura massima del 50 per cento  della
spesa risultante dal bilancio consuntivo e sino a 20 milioni di lire,
per consulenze convenzionate specializzate in relazione all'attivita'
non ordinaria o per assunzione di personale con funzioni direttive da
impiegare in consorzio o associazioni di imprese.
   I  contributi  possono  avere la durata massima di 2 anni per ogni
consorzio anche se riferiti a diverse professionalita';
     b)  contributi  in  conto  capitale,  per   ogni   consorzio   o
cooperativa  richiedente,  in  relazione  al volume documentato degli
acquisti di materie prime e di prodotti necessari all'attivita' delle
imprese consociate nelle seguenti misure massime:
      b1) 4 per cento sui primi cento milioni di acquisto;
      b2) 3 per cento sulle somme eccedenti  i  100  milioni  e  fino
all'importo di lire 300 milioni;
      b3)  1  per  cento  sulle  somme  eccedenti  i  300 milioni; la
percentuale dell'1 per cento e'  elevabile  al  2  per  cento  per  i
consorzi  e  le  cooperative  localizzate  nei territori montani e in
quelli  gia'  interessati  dall'intervento   straordinario   per   il
mezzogiorno di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
     c)  contributi  per  la costituzione, l'avviamento e le spese di
gestione di consorzi o cooperative nelle seguenti entita':
      c1) 50 per cento delle spese risultanti dal bilancio consuntivo
alla fine del primo anno di attivita' con un  limite  massimo  di  20
milioni di lire;
      c2)  25 per cento delle spese risultanti dai bilanci consuntivi
alla fine del secondo e terzo anno di attivita' con un limite massimo
di 15 milioni di lire annue;
     d) contributi nella misura massima del 40% e sino a  50  milioni
per  la realizzazione di programmi volti allo sviluppo dell'attivita'
consortile che abbia per oggetto nuove iniziative.
   I contributi di cui alla lettera a) non sono cumulabili con quelli
della lettera d).
   3. Le misure dell'intervento, determinate ai sensi  della  lettera
b)  del  comma  2,  sono calcolate sugli importo degli acquisti delle
materie prime e dei prodotti necessari al netto dell'IVA e  l'entita'
del  contributo  regionale  non  puo'  superare i 20 milioni per ogni
consorzio o cooperativa.
  4. Le percentuali  indicate  nella  lettera  b)  del  comma  2,  si
applicano per gli acquisti avvenuti a partire dal 1› gennaio 1992. Le
percentuali  indicate  nella  lettera c) del comma 2, si applicano ai
consorzi e alle cooperative costituite a partire dal 1› gennaio 1992,
mentre per  i  consorzi  costituiti  fino  al  31  dicembre  1991  si
applicano le seguenti percentuali:
     a)  50% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine
del 1› anno di attivita' con un limite massimo di 7 milioni di lire;
     b) 25% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla  fine
del  2›  anno  di  attivita'  con un limite massimo di 3,5 milioni di
lire;
     c) 25% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla  fine
del  3›  anno  di  attivita'  con un limite massimo di 3,5 milioni di
lire.