Art. 22. Provvidenze alle forme associative 1. La Regione, al fine di favorire l'associazionismo, accorda provvidenza ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, nonche' alle forme as- sociative cosi' come individuate dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 433. 2. Le provvidenze di cui al comma 1 consistono in: a) contributi annui nella misura massima del 50 per cento della spesa risultante dal bilancio consuntivo e sino a 20 milioni di lire, per consulenze convenzionate specializzate in relazione all'attivita' non ordinaria o per assunzione di personale con funzioni direttive da impiegare in consorzio o associazioni di imprese. I contributi possono avere la durata massima di 2 anni per ogni consorzio anche se riferiti a diverse professionalita'; b) contributi in conto capitale, per ogni consorzio o cooperativa richiedente, in relazione al volume documentato degli acquisti di materie prime e di prodotti necessari all'attivita' delle imprese consociate nelle seguenti misure massime: b1) 4 per cento sui primi cento milioni di acquisto; b2) 3 per cento sulle somme eccedenti i 100 milioni e fino all'importo di lire 300 milioni; b3) 1 per cento sulle somme eccedenti i 300 milioni; la percentuale dell'1 per cento e' elevabile al 2 per cento per i consorzi e le cooperative localizzate nei territori montani e in quelli gia' interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; c) contributi per la costituzione, l'avviamento e le spese di gestione di consorzi o cooperative nelle seguenti entita': c1) 50 per cento delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del primo anno di attivita' con un limite massimo di 20 milioni di lire; c2) 25 per cento delle spese risultanti dai bilanci consuntivi alla fine del secondo e terzo anno di attivita' con un limite massimo di 15 milioni di lire annue; d) contributi nella misura massima del 40% e sino a 50 milioni per la realizzazione di programmi volti allo sviluppo dell'attivita' consortile che abbia per oggetto nuove iniziative. I contributi di cui alla lettera a) non sono cumulabili con quelli della lettera d). 3. Le misure dell'intervento, determinate ai sensi della lettera b) del comma 2, sono calcolate sugli importo degli acquisti delle materie prime e dei prodotti necessari al netto dell'IVA e l'entita' del contributo regionale non puo' superare i 20 milioni per ogni consorzio o cooperativa. 4. Le percentuali indicate nella lettera b) del comma 2, si applicano per gli acquisti avvenuti a partire dal 1 gennaio 1992. Le percentuali indicate nella lettera c) del comma 2, si applicano ai consorzi e alle cooperative costituite a partire dal 1 gennaio 1992, mentre per i consorzi costituiti fino al 31 dicembre 1991 si applicano le seguenti percentuali: a) 50% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del 1 anno di attivita' con un limite massimo di 7 milioni di lire; b) 25% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del 2 anno di attivita' con un limite massimo di 3,5 milioni di lire; c) 25% delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del 3 anno di attivita' con un limite massimo di 3,5 milioni di lire.