Art. 23.
               Modalita' di erogazione dei contributi
 
  1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettera
a) e d) del comma 2 dell'articolo 22  devono  pervenire  alla  giunta
regionale  entro  il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla seguente
documentazione:
     a) atto costitutivo e statuto della cooperativa o del  consorzio
con  un  aggiornato  elenco  dei soci e l'indicazione del loro numero
d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
     b) relazione del consiglio di  amministrazione  dalla  quale  si
rilevino  le  finalita' e gli scopi dell'iniziativa per la lettera d)
del comma 2 dell'articolo 22 il progetto da realizzare;
     c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
     d) dichiarazione, in via previsionale, della spesa da sostenere.
   2.  La  giunta  regionale  delibera  la concessione del contributo
entro il 30 settembre. Il dirigente del servizio, con specifico atto,
provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla
presentazione della documentazione di spesa.
   3. Le domande per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  alla
lettera  b) del comma 2 dell'articolo 22 devono pervenire alla giunta
regionale, corredate di quanto previsto alle  lettere  a)  e  c)  del
comma  1  del presente articolo, entro il 30 giugno con l'indicazione
dell'ammontare presunto degli acquisti.
   4. L'entita' del contributo di cui alla lettera  b)  del  comma  2
dell'articolo  22  e' determinata in base agli importi degli acquisti
risultanti dal registro IVA, nonche' da specifica  dichiarazione  del
presidente  del  consorzio o della cooperativa attestante l'ammontare
delle spese riferite alle materie prime e ai prodotti necessari.
   5. La documentazione di cui al  comma  4  deve  essere  presentata
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce
il contributo, pena la decadenza del contributo stesso.
   6.   La   giunta   regionale  provvede  alla  concessione  e  alla
contestuale liquidazione entro novanta giorni dal termine di  cui  al
comma 5.
   7.  Le  domande  per  la  concessione  del  contributo di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 devono pervenire alla  giunta
regionale  entro  sei  mesi  dalla costituzione del consorzio o della
cooperativa, corredate dalla documentazione di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1 del presente articolo.
   8.   La   giunta   regionale  provvede  alla  concessione  e  alla
contestuale liquidazione del contributo di cui alla  lettera  c)  del
comma  2  dell'articolo  22, entro novanta giorni dalla presentazione
dei  bilanci  consuntivi,  corredati  da  specifica   relazione   del
consiglio  di  amministrazione, dai quali possa desumersi l'attivita'
svolta dal consorzio o dalla cooperativa.