Art. 23. Modalita' di erogazione dei contributi 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettera a) e d) del comma 2 dell'articolo 22 devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della cooperativa o del consorzio con un aggiornato elenco dei soci e l'indicazione del loro numero d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; b) relazione del consiglio di amministrazione dalla quale si rilevino le finalita' e gli scopi dell'iniziativa per la lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 il progetto da realizzare; c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; d) dichiarazione, in via previsionale, della spesa da sostenere. 2. La giunta regionale delibera la concessione del contributo entro il 30 settembre. Il dirigente del servizio, con specifico atto, provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di spesa. 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 devono pervenire alla giunta regionale, corredate di quanto previsto alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno con l'indicazione dell'ammontare presunto degli acquisti. 4. L'entita' del contributo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 e' determinata in base agli importi degli acquisti risultanti dal registro IVA, nonche' da specifica dichiarazione del presidente del consorzio o della cooperativa attestante l'ammontare delle spese riferite alle materie prime e ai prodotti necessari. 5. La documentazione di cui al comma 4 deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo, pena la decadenza del contributo stesso. 6. La giunta regionale provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione entro novanta giorni dal termine di cui al comma 5. 7. Le domande per la concessione del contributo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 devono pervenire alla giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del consorzio o della cooperativa, corredate dalla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. 8. La giunta regionale provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del contributo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 22, entro novanta giorni dalla presentazione dei bilanci consuntivi, corredati da specifica relazione del consiglio di amministrazione, dai quali possa desumersi l'attivita' svolta dal consorzio o dalla cooperativa.