Art. 24.
                          Norma transitoria
 
  1. In sede  di  prima  attuazione  della  presente  legge,  per  le
finalita'  di  cui  alla  lettera  d) dell'articolo 23 sono ammessi a
contributo anche i programmi che verranno presentati  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.