Art. 27.
              Concessione ed erogazione del contributo
 
  1.  I  contributi di cui all'articolo 25 sono concessi dalla giunta
regionale per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) del  comma
2  dell'articolo  25  entro  il 30 settembre, per i contributi di cui
alla lettera  d)  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della
domanda,  il  provvedimento  di  concessione indica la spesa ritenuta
ammissibile, nonche' l'importo del contributo concesso.
   2. I contributi di cui al  comma  1  sono  erogati  con  specifico
provvedimento  del  dirigente  del servizio entro sessanta giorni dal
ricevimento delle relative  domande  di  erogazione  corredate  dalla
seguente documentazione consuntiva di spesa:
     a)  da  parte  dei comuni: documentazione consuntiva di spesa ed
atti di collaudo o agibilita';
     b) da parte delle forme  associative;  relazione  sul  programma
realizzato con il relativo consuntivo di spesa;
     c)  da  parte  delle  imprese di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 25:
      c1) fatture debitamente quietanzate;
      c2) attestazione del  comune  competente  di  conformita'  alla
concessione edilizia, qualora necessaria;
     d)  da  parte  delle  imprese di cui alla lettera d) del comma 2
dell'aticolo 25: fatture debitamente quietanzate.
   3. La domanda di erogazione di cui al comma 2 deve pervenire  alla
Regione entro dieci mesi dalla data del provvedimento di concessione,
pena la decadenza del contributo.
   4.   In   presenza   di   domande   di   contributo  eccedenti  le
disponibilita'  finanziate,  vengono  privilegiate   nell'ordine   le
imprese singole o associate che svolgono la loro attivita':
     a) i comuni classificati montani;
     b) all'interno dei centri storici;
     c)  nei territori gia' interessati dall'intervento straordinario
per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978,  n.
218  e  nei  restanti comuni indicati al punto 2) della deliberazione
del 30 gennaio 1980, n. 100.