Art. 27. Concessione ed erogazione del contributo 1. I contributi di cui all'articolo 25 sono concessi dalla giunta regionale per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 entro il 30 settembre, per i contributi di cui alla lettera d) entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il provvedimento di concessione indica la spesa ritenuta ammissibile, nonche' l'importo del contributo concesso. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con specifico provvedimento del dirigente del servizio entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative domande di erogazione corredate dalla seguente documentazione consuntiva di spesa: a) da parte dei comuni: documentazione consuntiva di spesa ed atti di collaudo o agibilita'; b) da parte delle forme associative; relazione sul programma realizzato con il relativo consuntivo di spesa; c) da parte delle imprese di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25: c1) fatture debitamente quietanzate; c2) attestazione del comune competente di conformita' alla concessione edilizia, qualora necessaria; d) da parte delle imprese di cui alla lettera d) del comma 2 dell'aticolo 25: fatture debitamente quietanzate. 3. La domanda di erogazione di cui al comma 2 deve pervenire alla Regione entro dieci mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza del contributo. 4. In presenza di domande di contributo eccedenti le disponibilita' finanziate, vengono privilegiate nell'ordine le imprese singole o associate che svolgono la loro attivita': a) i comuni classificati montani; b) all'interno dei centri storici; c) nei territori gia' interessati dall'intervento straordinario per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e nei restanti comuni indicati al punto 2) della deliberazione del 30 gennaio 1980, n. 100.