Art. 28.
        Aggiornamento dell'elenco delle attivita' artigianali
                 artistiche, tipiche e tradizionali
 
   1. L'eventuale aggiornamento dell'elenco delle  attivita'  di  cui
all'articolo  25  e  effettuato  dalla  giunta  regionale, sentita la
commissione regionale per l'artigianato.