Art. 29. Riconoscimento di bottega-scuola 1. In attuazione del terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443 la Regione Marche riconosce come bottega scuola quella impresa artigiana che esercita da almeno cinque anni la propria attivita' in uno dei mestieri del settore tipico, artistico e tradizionale compresi nell'apposito elenco approvato dalla giunta regionale. Il riconoscimento vale limitatamente al periodo in cui le imprese concorrono, sulla base della convenzione di cui alla L.R. 26 marzo 1990, n. 16, allo svolgimento di corsi di formazione professionale attivati conformemente alle disposizioni della vigente legislazione regionale. 2. Le commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alla giunta regionale gli elenchi delle imprese ammissibili al riconoscimento e i relativi aggiornamenti. TILOLO VII INCENTIVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI