Art. 29.
                  Riconoscimento di bottega-scuola
 
   1. In attuazione del terzo comma dell'articolo  8  della  legge  8
agosto  1985,  n. 443 la Regione Marche riconosce come bottega scuola
quella impresa artigiana  che  esercita  da  almeno  cinque  anni  la
propria attivita' in uno dei mestieri del settore tipico, artistico e
tradizionale  compresi  nell'apposito  elenco  approvato dalla giunta
regionale. Il riconoscimento vale limitatamente al periodo in cui  le
imprese  concorrono, sulla base della convenzione di cui alla L.R. 26
marzo   1990,   n.  16,  allo  svolgimento  di  corsi  di  formazione
professionale attivati conformemente alle disposizioni della  vigente
legislazione regionale.
   2.  Le  commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alla
giunta  regionale  gli   elenchi   delle   imprese   ammissibili   al
riconoscimento e i relativi aggiornamenti.
 
                             TILOLO VII
             INCENTIVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
                     NELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI